Ultime volontà

Cos'è il testamento reciproco e il testamento congiunto

Giorgio Gattoni
Di Giorgio Gattoni. Aggiornato: 16 gennaio 2017
Cos'è il testamento reciproco e il testamento congiunto
Immagine: aciciclo.com

E’ sempre bene considerare un evento drammatico e inevitabile, quale la morte, con relativa serenità e rassegnazione, guardando oltre e pensando che, "chi resterà", avrà ancora impegni e difficoltà da affrontare; per questo è bene ricordarsi di “lasciare i propri affari sistemati”, evitando di generare complicazioni, gelosie e dissidi familiari nel caso in cui le ultime volontà non fossero state redatte o fossero lacunose o poco chiare. In questo articolo di uncome.it vi spieghiamo cos'è un testamento reciproco e un testamento congiunto, e perchè non sono validi.

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Passi da seguire:
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Ai sensi dell'art. 589 cod.civ. Due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

La violazione del divieto, secondo la prevalente opinione, causerebbe la nullità del testamento per motivi di carattere sostanziale.

Il testamento congiuntivo consiste in quell'atto di ultima volontà in cui più soggetti partecipano all'atto (ciò che si palesa non soltanto per il tramite della pluralità delle firme, ma soprattutto dal tenore letterale delle disposizioni. Ad esempio, noi Tizio e Tizia lasciamo il nostro appartamento a nostro figlio Caio.).

Differente sarebbe il caso in cui più testatori esprimano le proprie volontà, ciascuna distinta dall'altra, tutte veicolate dal medesimo supporto documentale (esempio Tizio scrive su un foglio a quattro facciate il proprio testamento che occupa la sola prima facciata; Tizia a propria volta redige sulla terza facciata interna dello stesso foglio il proprio testamento in modo del tutto autonomo). Si parla in quest'ultimo caso di testamenti simultanei, anche se sarebbe più corretto far riferimento non tanto alla simultaneità, ciò che evoca un unico contesto cronologico, quanto ad una mera contestualità documentale .

Potrebbe infatti accadere che Tizio rediga il testamento il giorno 1 del mese di gennaio mentre Caia, sullo stesso foglio, vi provveda soltanto il successivo giorno 5.

Qual è la disciplina del testamento simultaneo? La contestualità documentale sicuramente non è causa di nullità.

Tornando al testamento congiuntivo, poiché il principio di personalità vieta che il testamento sia frutto di accordi assunti dal testatore con altri soggetti, la legge fa espresso divieto di formare in un unico documento (nel senso già precisato) più atti di ultima volontà. In questa ipotesi infatti sorge una presunzione assoluta di intesa tra i disponenti, nel senso che si considera che uno di essi abbia disposto in un certo modo, in quanto un altro si sia a propria volta determinato tenendo conto delle volontà del primo. In pratica si sono mutuamente influenzati.

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Il testamento reciproco viene redatto da due persone, sempre nel medesimo atto, che si istituiscono eredi reciprocamente.

La sanzione collegata alla violazione del divieto è la nullità, avendo la suddetta norma un carattere indiscutibilmente imperativo.

Secondo un primo orientamento la norma sarebbe dettata esclusivamente a tutela dell'uni-personalità dell'atto, essendo diretta a garantire che il testamento provenga da un solo soggetto; la sanzione della nullità sarebbe, dunque, di carattere meramente formale e colpirebbe l'atto per il solo fatto che in esso siano racchiuse più volontà testamentarie.

Altri autori, il cui pensiero appare più condivisibile e sensato, perché maggiormente conforme allo spirito della norma, ritengono che la nullità sia di natura sostanziale: il divieto avrebbe lo scopo di impedire limitazioni alla volontà del testatore ed alla facoltà di revoca. Il testamento collettivo (sia esso congiuntivo che reciproco) impedisce al testatore di revocare o modificare liberamente l'atto; infatti, poiché la volontà espressa nel testamento non è unica, ma è il risultato dell'unione di singole volontà, sarebbe necessario il concorso di tutti i soggetti non solo per revocare, ma anche semplicemente per modificare l'atto. Tale situazione sarebbe in netto contrasto con quanto disposto dall'art. 587 c.c. secondo il quale ogni testamento è revocabile con il concorso della sola volontà del testatore.

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